ADEMPIMENTI CSDR E TASSONOMIA: AZIENDE NON FINANZIARIE
La normativa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ha come scopo la realizzazione di un sistema a livello europeo comune per migliorare il flusso di capitali verso attività sostenibili in tutta Europa ed evitare il greenwashing. La normativa impone ad aziende piccole, medie e grandi adempimenti crescenti nel tempo a cui si dovrà far fronte per cogliere le opportunità di business che la sostenibilità sta offrendo.
In questo articolo ci focalizzeremo sugli obblighi normativi imposti agli operatori non finanziari dall’introduzione del CSDR e dalla Tassonomia (Regolamento 2020/852).
ADEMPIMENTI GIÀ IN VIGORE
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Le imprese non finanziarie comunicano al mercato la quota di attività economiche “ammissibili” e “non ammissibili” dalla Tassonomia cui corrispondono i propri dati di fatturato, spese, investimenti e asset (art. 10 del Regolamento Delegato 2020/2178).
Il Legislatore ha previsto un regime iniziale di disclosure semplificato facendo una distinzione tra attività ammissibili e attività allineate alla Tassonomia:
- un’attività economica si definisce “ammissibile alla Tassonomia” quando risulta semplicemente inclusa nell’elenco delle attività economiche ecosostenibili contenuto negli atti delegati della Tassonomia (ossia, per il momento, il Climate Delegated Act);
- un’attività economica si definisce “allineata alla Tassonomia” quando non solo risulta inclusa nell’elenco delle attività economiche ecosostenibili ma rispetta anche tutti i requisiti di ecosostenibilità, nonché i criteri di vaglio tecnico stabiliti della Tassonomia.
ADEMPIMENTI DI PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE
Dal 01/01/2023
Le imprese non finanziarie comunicano al mercato i KPI, comprese le informazioni di accompagnamento e a norma degli allegati I e II del Regolamento delegato UE 2022/1278
Il Regolamento delegato (UE) 2022/2178, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 (“Tassonomia”), precisa il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette alla Dichiarazione non Finanziaria (“DNF”), di cui agli articoli 19 bis o 29 bis della Direttiva 2013/34/UE, devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili, specificando gli indicatori di prestazione fondamentali (“KPIs”) nonché la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa.
Il Regolamento delegato definisce le norme specifiche per le imprese finanziarie, le imprese non finanziarie, i gestori di attività finanziarie (quali gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), società di gestione del risparmio, società di investimento), gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e riassicurazione.
I KPIs riguardano soltanto gli obiettivi ambientali relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Dal 01/01/2024
Entra in vigore il Regolamento CSRD
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di Direttiva in materia di informativa di sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive – Acronimo CSRD).
La proposta mira a colmare le carenze delle norme esistenti in materia di disclosure dell’informativa non finanziaria, la cui qualità era insufficiente per consentirne la corretta valutazione da parte degli investitori.
Tali carenze, evidenziano i co-legislatori, ostacolano la transizione verso un’economia sostenibile.
Quali sono le nuove regole previste dalla CSRD?
La direttiva sull’informativa di sostenibilità delle imprese modifica la Direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria, introducendo requisiti di rendicontazione più dettagliati e garantendo che le imprese siano tenute a fornire un’adeguata rendicontazione sulla sostenibilità della propria attività, come ad esempio il rispetto dei diritti ambientali, dei diritti sociali, dei diritti umani e dei fattori di governance (ESG).
La CSRD introduce inoltre una certificazione per la rendicontazione di sostenibilità e migliora l’accesso alle informazioni, richiedendo la loro pubblicazione in una sezione dedicata dei rapporti di gestione.
Ambito applicativo della CSRD
La proposta di Direttiva si applica a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati. Queste società sono anche responsabili della valutazione delle informazioni a livello delle loro filiali.
Le regole si applicano anche alle PMI quotate, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.
Per le PMI sarà possibile un opt-out durante un periodo transitorio, il che significa che saranno esentate dall’applicazione della direttiva fino al 2028.
Per quanto riguarda le imprese non europee, l’obbligo di fornire un rapporto sulla sostenibilità si applica a tutte le aziende che generano un fatturato netto di 150 milioni di euro nell’UE e che hanno almeno una filiale o una succursale nell’UE. Queste aziende dovranno fornire un rapporto sui loro impatti ESG, ovvero sugli impatti ambientali, sociali e di governance.
L’informativa di sostenibilità deve essere certificata da un revisore o certificatore indipendente accreditato secondo gli standard di certificazione adottati dall’UE. Anche la rendicontazione delle aziende non europee deve essere certificata da un revisore europeo o da uno stabilito in un Paese terzo.
Entrata in vigore della CSRD
L’applicazione della direttiva avverrà in tre fasi:
- 1° gennaio 2024 per le società già soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria;
- 1° gennaio 2025 per le grandi società che non sono attualmente soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria;
- 1° gennaio 2026 per le PMI quotate, gli istituti di credito di piccole dimensioni e non complessi e le imprese di assicurazione “captive”.
