Cosa sono i DNSH

Le valutazioni sull’impatto negativo degli investimenti (chiamate in lingua inglese “Do No Significant Harm”) vanno ad evidenziare gli accorgimenti che una società, anche in base al business indicato dal codice NACE o ATECO, deve prendere in considerazione per effettuare un percorso/investimento sostenibile che porti alla dicitura green.

Criteri di vaglio

Per ciascuno dei sei obiettivi definiti dall’articolo 9 del REGOLAMENTO (UE) 2020/852 il medesimo Regolamento specifica la necessità di definire dei criteri di vaglio. In questo articolo prendiamo in considerazione molto brevemente i “criteri di vaglio” (Regolamento Delegato 2021/2139) relativi a due degli obiettivi (i più significativi?): “mitigazione del cambiamento climatico” e “adattamento al cambiamento climatico”.

Tramite il Regolamento Delegato 2021/2139 UE, è composto da soli 3 articoli ma da 2 allegati molto dettagliati all’interno dei quali ci fornisce  una dettagliata spiegazione della gestione dei possibili investimenti. Come detto il documento presenta 2 allegati: il primo descrive i criteri di vaglio tecnico per essere considerati, in base al proprio core business, –“pro-attivi” nella “mitigazione” dei cambiamenti climatici, e dunque nel “  processo di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’accordo di Parigi”; il secondo allegato invece si riferisce all’”adattamento” ai cambiamenti climatici, ovvero “ il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti”. All’interno degli allegati, scendendo più nel dettaglio, si possono inoltre ritrovare i criteri per cui ogni singola società caratterizzata dallo stesso core business possa risultare conformi al principio del “Do Not Significant Harm” per ciascuno degli altri obiettivi ambientale.

Chi li deve rispettare

I DNSH devono essere rispettati dai prodotti finanziari che intendono utilizzare l’etichetta di “investimento sostenibile” all’interno della propria informativa pre-contrattuale o nelle loro campagne marketing, sito web compreso. Questo per via degli obblighi di conformità all’art. 9 della SFDR. Come dicevamo precedentemente i criteri di “DNSH” devono essere rispettati rispetto a ciascuno dei 6 obbiettivi per il clima definiti dalla tassonomia. L’impresa deve dunque dimostrare, per rendere significativo il proprio impegno, non solo di investire tempo e risorse al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui all’articolo 9 del “REGOLAMENTO (UE) 2020/852”, ma allo stesso tempo di non avere impatto negativo su alcuno degli altri obiettivi.

Esempio

Un esempio pratico potrebbe essere legato agli obblighi di una società di produzione di corrente elettrica da fonte idrica (cfr punto 4.5 dell’allegato 1 del Regolamento Delegato  2021/2139). Sicuramente il basso impatto a livello di CO2 per kWh prodotto è un fattore importante, anche considerati gli impatti normalmente associati alla produzione elettrica fossile (OurWorldinData ci dice che il 72% delle emissioni di CO2 provengono dalla produzione elettrica), ma bisogna seguire anche i requisiti di basso impatto per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse idriche e della biodiversità! A fronte di ciò si può quindi affermare che la società contribuisce attivamente all’obiettivo della “mitigazione del cambiamento climatico” (art. 9, lettera a) del “REGOLAMENTO (UE) 2020/852”). Di fatto potrebbe non risultare un investimento eco sostenibile se, ad esempio nella costruzione di una centrale, si ignorassero i risultati di una VIA (valutazione di impatto ambientale) o se ad esempio si fermasse il flusso dell’acqua creando un bacino artificiale, e non permettendo la risalita alla fauna acquatica, o addirittura seccando il corso naturale del corso d’acqua danneggiando significativamente fauna e flora. A titolo di esempio tutti gli esempi effettuati nella frase precedente sono richiamati dall’allegato I e II , ai punti 4.5 del Regolamento Delegato 2021/2139 UE ai fini dell’analisi DNSH. A titolo di esempio le ipotetiche violazioni (leggasi danni significativi) ipotizzati nella frase precedente sono richiamati dall’allegato I e II , ai punti 4.5 del Regolamento Delegato 2021/2139 UE ai fini dell’analisi DNSH.

 

Per concludere

Segnaliamo anche come esempio interessante di modalità di effettuazione di un’analisi DNSH la guida operativa rinvenibile sul sito “Italia Domani- Piano nazionale di Ripresa e Resilienza” (https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html).

Al fine di aumentare la facilità di orientamento nei vari atti delegati si segnala che la Commissione Europea ha messo a punto uno strumento digitale che consente di navigare velocemente tra le attività economiche e i corrispondenti requisiti di ecosostenibilità: trattasi del Taxonomy Compass. Lo strumento può essere consultato liberamente sul sito web della Commissione Europea!

 

DNSH: Diga e impatto ambientale
DNSH: Diga e impatto ambientale