Antiriciclaggio AML

Valutazione del rischio effettivo

Questo articolo è volto all’illustrazione del meccanismo di calcolo del “rischio effettivo” probabilmente non chiarissimo nelle linee guida emanate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) (di seguito anche solo Linee Guida).

La valutazione del rischio effettivo, viene svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata) in relazione ai clienti acquisiti e alle relative prestazioni professionali.

La stessa avviene attraverso il seguente processo:

Adeguata verifica

La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio sia del rischio inerente, del rischio specifico nonché del rischio effettivo è basata su quattro valori: “non significativo”, “poco significativo”, “abbastanza significativo”, “molto significativo”.

Per ottenere il rischio effettivo, sulla base del quale andremo a intraprendere gli adempimenti di adeguata verifica opportuni, basterà sommare i valori del rischio inerente e del rischio specifico.

Quel che probabilmente non è chiaro è che per replicare, comprendendone il meccanismo, i calcoli proposti dalle Linee Guida è che va’ moltiplicato il numero progressivo (1, 2, 3, 4) sia del rischio inerente che del rischio specifico per la relativa ponderazione (rispettivamente 30% e 70%) e successivamente vanno sommati tali valori.

Il meccanismo di calcolo è quindi riassunto nella seguente tabella:

Rischio Effettivo

Da ciò si può facilmente notare come si delineano le varie soglie di rischio: da 0 a 1,59 avremo rischio non significativo, da 1,60 a 2,59 rischio poco significativo, da 2,60 a 3,69 rischio abbastanza significativo e oltre rischio molto significativo.

Il Rischio Effettivo

Antiriciclaggio
Senza titolo 1 min 300x225 1

Valutazione del rischio effettivo

Questo articolo è volto all’illustrazione del meccanismo di calcolo del “rischio effettivo” probabilmente non chiarissimo nelle linee guida emanate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) (di seguito anche solo Linee Guida).

La valutazione del rischio effettivo, viene svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata) in relazione ai clienti acquisiti e alle relative prestazioni professionali.

La stessa avviene attraverso il seguente processo:

Adeguata verifica

La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio sia del rischio inerente, del rischio specifico nonché del rischio effettivo è basata su quattro valori: “non significativo”, “poco significativo”, “abbastanza significativo”, “molto significativo”.

Per ottenere il rischio effettivo, sulla base del quale andremo a intraprendere gli adempimenti di adeguata verifica opportuni, basterà sommare i valori del rischio inerente e del rischio specifico.

Quel che probabilmente non è chiaro è che per replicare, comprendendone il meccanismo, i calcoli proposti dalle Linee Guida è che va’ moltiplicato il numero progressivo (1, 2, 3, 4) sia del rischio inerente che del rischio specifico per la relativa ponderazione (rispettivamente 30% e 70%) e successivamente vanno sommati tali valori.

Il meccanismo di calcolo è quindi riassunto nella seguente tabella:

Rischio Effettivo

Da ciò si può facilmente notare come si delineano le varie soglie di rischio: da 0 a 1,59 avremo rischio non significativo, da 1,60 a 2,59 rischio poco significativo, da 2,60 a 3,69 rischio abbastanza significativo e oltre rischio molto significativo.