Cosa sono gli “investimenti sostenibili” ?

Il sole 24 ore afferma quanto “noi” funzioni di controllo avevamo ben presente da tempo: “da tutte le province dell’Unione europea, consulenti e banche non hanno potuto far altro che [..] mettere sotto pressione gli uffici di compliance (quelli che interpretano le norme) per capire cosa bisognava fare per accontentare Bruxelles e rispettare la sostenibilità” (articolo a pag.5 dell’inserto plus del sole 24 Ore di Sabato 24 settembre).

La sostenibilità è pertanto un tema principalmente di compliance o almeno un elemento sul quale è strettamente necessaria la collaborazione con le funzioni di controllo.

Normativa

Durante quest’ultimo periodo l’interesse degli investitori rispetto alle tematiche di natura ambientale, sociale e di governance (ESG) è aumentato sensibilmente. Di pari passo la normativa europea ha introdotto delle regole precise per poter classificare i propri prodotti come “ESG” nelle tre seguenti disposizioni normative:

Il regolamento SFDR stabilisce obblighi di disclosure al pubblico connessi ai prodotti offerti alla clientela da parte del gestore (“partecipante ai mercati finanziari “ utilizzando la definizione della norma)/consulente. Tali obblighi sono graduati sulla base delle “categoria” definita in base al livello di importanza attribuito ai criteri ESG (art. 6, art. 8, art.9) dei prodotti che il gestore/consulente offre alla clientela.

A loro volta, il regolamento sulla Tassonomia e il successivo regolamento delegato 2021/2139  stabiliscono i criteri tecnici e le procedure per poter adempiere correttamente agli obblighi di informativa della norma SFDR.

In questo articolo e nei prossimi che pubblicheremo, vorremmo chiarire un po’ le idee, iniziando dal Regolamento SFDR.

“Investimento sostenibile”: la definizione

Vale la pena soffermarsi sulla definizione di “investimento sostenibile “stabilita al punto 17, articolo 2 della SFDR: “investimento in un’attività economica che  contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

I tre requisiti da rispettare per poter considerare un investimento  “sostenibile” sono pertanto i seguenti:

  1. contribuire a un obiettivo ambientale o sociale,
  2. non danneggiare in modo significativo alcun altro scopo ambientale o sociale (principio DNSH “do no significant harm”),
  3. le società partecipate devono avere buone pratiche di governance.

Le tipologie di prodotti

In base al regolamento SFDR 2019/2088, è possibile classificare un prodotto sulla base del livello di adesione al mercato sostenibile:

Le scadenze

Per capire il livello di complessità, è sufficiente leggere la nuova tabella di marcia inviata di recente da Esma, authority Ue dei mercati finanziari, a proposito della finanza sostenibile: “un labirinto di date e sigle (Sfdr, Mifid, Ucits, Csrd, Tr, Idd, Aifmd) da far invidia a Erno Rubik, inventore del mitico cubo” (il Sole 24 Ore – Inserto Plus di sabato 24 settembre).

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Fonte: Esma

La prossima scadenza da segnare in agenda è riportata nell’art. 7 della SFDR e riguarda l’obbligo di trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario, entro il 30 dicembre 2022. Sarà ovviamente inserita nel nostro scadenziario integrato con OneCompliance, pensato ad hoc per la gestione di tutti gli adempimenti dell’intermediario finanziario.